Art. 9.
(Disposizioni relative ai cittadini stranieri).

      1. Possono contrarre il patto civile con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o con cittadini stranieri residenti in Italia, gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale.
      2. Il cittadino straniero contraente il patto civile acquista la residenza in Italia.

 

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